Buone notizie per gli automobilisti. Stabilito quando il superamento del limite di velocità può essere contestato in caso di multa.
Lo ha definito la Cassazione. Perché una sanzione emessa tramite Autovelox sia valida occorre un che l’apparecchio sia approvato dal Ministero e sottoposto a regolare omologazione periodica. Senza questi due elementi combinati, il proprietario del veicolo che è stato multato non deve procedere al pagamento della somma richiesta.
Per arrivare a questa sentenza si è partiti da un episodio capitato in Piemonte. Un conducente, fotografato e immediatamente fermato da una pattuglia presente sul luogo, sostenne che il sistema di rilevazione della velocità era stato soltanto approvato e dunque che non era in dovere di procedere al pagamento.
Autovelox: un caso che ha fatto giurisprudenza
Convinto di essere nel giusto e impugnata la multa presso il Tribunale di Alessandria, l’uomo ricevette l’amara sentenza. Per i giudici la contestazione era stata confermata dalla polizia, di conseguenza tutto si era svolto nei termini corretti.
Non contento, si appellò alla Cassazione, dove è avvenuto il ribaltamento.
Nell’ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 viene stabilito che l’esecuzione delle verifiche periodiche agli strumenti di rilevazione, controllo e regolazione del traffico va dimostrata oppure certificata con attestazioni che ne indichino omologazione e conformità, dato che nessun altro mezzo è in grado di attestarne o dimostrarne il corretto funzionamento.
Come fare ricorso
Dunque, se si riceve una multa tramite Autovelox e si hanno dei dubbi si può procedere in due modi: o ci si rivolge al Giudice di Pace o al Prefetto.
La richiesta spedita, entro 30 giorni dalla contestazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno deve essere accompagnata dal documento che attesta l’avvenuto pagamento del contributo unificato, ossia 43 euro per le sanzioni amministrative fino a 1.100 euro; 98 per quelle con importo tra i 1.100 euro e 5.200 euro e 237 euro per somme superiori a 5.200 euro. Da lì comincia il classico iter. Vale la pena ricordare che, in caso di conferma della bontà del provvedimento, l’appellante dovrà pagare tutte le spese processuali.
Per quanto concerne il Prefetto, il ricorso è presentabile entro 60 giorni dalla notifica del verbale ed è gratuito. Le motivazioni devono essere evidenti e non interpretabili. Si considera accolto se non si riceve un responso entro 180 giorni dalla data di inoltro (in Polizia) o 210 giorni (Prefetto). Se respinto, viene applicata la multa in misura piena. A questo punto si dispone di un ulteriore mese per rivolgersi al Giudice di Pace.