Come funziona il sistema delle tasse sulle vincite alle macchinette? Un gestore dice che sono state pagate per due volte
Bella fresca, la notizia confezionata al Tribunale di Firenze, sulle vincite al gioco ed il loro funzionamento. L’imposizione doppia non è possibile, per il sistema delle videolotterie: che significa? Capiamo meglio da dove nasce l’esigenza di spiegarlo, al Tribunale fiorentino.
Il gestore di una sala giochi ha fatto proprio ricorso ai giudici, perché secondo lui la tassa sulla vincita, comunemente conosciuta come “Win Tax”, fosse stata pagata per ben due volte, seppur in soluzioni differenti. La prima infatti, sarebbe spettata a lui, sotto forma di addizionale alle somme giocate, e la seconda al giocatore che aveva vinto, tramite ritenuta alla vincita eccedente quota 500 euro.
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Secondo la realizzazione di questo doppio pagamento, il gestore richiedeva: “la condanna delle convenute in solido tra loro, a rifondere la somma di 90.575,91 euro, importo corrispondente alla Win Tax indebitamente addebitatale“. Purtroppo per il gestore della sala, il giudice non avrebbe riscontrato nessuna anomalia. La Win Tax sarebbe totalmente da mettere in conto, a carico del giocatore, se la vincita supera i 500 euro. Il giocatore quindi riceve il pagamento, già detratto della Win Tax.
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“Tale importo, quindi, per essere versato alla Stato, viene trattenuto direttamente nella VLT ed il Concessionario è il soggetto passivo del tributo, essendo tenuto al pagamento in favore dello Stato – leggiamo all’interno della sentenza – Una volta che il soggetto incaricato della raccolta effettua lo scassettamento della VLT, al suo interno trova, dunque, l’ammontare delle giocate aumentato dell’importo per la Win Tax; quest’ultimo importo deve essere integralmente versato e girato dal Gestore di Sala al Gestore \Concessionario, affinché il Concessionario provveda a versarlo integralmente allo Stato“.
Sempre stando alle parole trascritte dal giudice quindi, la somma dovuta a titolo Win Tax, trattenuta dalla macchinetta prima dell’erogazione della vincita, è solo quanto dovuto all’Erario. Per questo, il finale di sentenza è: “Non v’è stata, quindi, alcuna doppia imposizione del tributo in questione”.